Organi Collegiali
Organi collegiali
Gli organi collegiali della scuola sono istituiti dal DPR nº 416 del 31 maggio 1974 e regolamentati dal decreto legislativo nº 297 del 1994 e dal successivo decreto legislativo nº 233 del 30 giugno 1999 che li articola in tre livelli: organi collegiali centrali, regionali e locali. I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Consigli di intersezione, interclasse, di classe
Consiglio di intersezione: Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato facente parte del consiglio.
Consiglio di classe Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio. Scuola Secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi; è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994
Consigli di circolo/istituto
Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo il numero di alunni della scuola. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti. Le elezioni per i consigli di o circolo/istituto si svolgono ogni triennio.
Riferimento normativo art. 8 del Decreto Leg islativo 297/1994.